Le Commissioni comunali Commissione elettorale A seguito della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021, ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 30/2021, la Commissione è così composta: Membri effettivi: Cristiano Sangermani, Ernesto Raimondi, Claudia Zagheni. Membri supplenti: Roberto Bertolini, Gabriele Maggi, Alfredo Ziglioli. Funzioni Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre effettivi e tre supplenti. La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale. Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione. l'incarico di componente della commissione elettorale comunale è gratuito. Riferimenti normativi Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali Legge n. 270 del 21 dicembre 2005 - Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Articolo 10 - Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti Legge n. 22 del 27 gennaio 2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche Articolo 3 quinques - Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale Commmissione per la formazione e l'aggiornamento degli albi permanenti dei Giudici popolari di Corte d'assise e di Corte d'appello [[infoon Sezione in aggiornamento a seguito della consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021. [[infooff Funzioni In accordo alla normativa vigente in ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi di cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d'appello. I nominativi vengono inclusi negli albi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e d’Appello, elenchi di cittadini dal quale vengono sorteggiati coloro che andranno a comporre la giuria popolare nelle Corti d’Assise d’Appello durante i processi. Riferimenti normativi Legge n. 287 del 10 aprile 1951 - Riordinamento dei giudizi di Assise Articolo 13 - Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari Così come modificata dalla Legge n. 405 del 5 maggio 1952 - Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in Assise Così come modificata dalla Legge n. 1.441 del 27 dicembre 1956 - Partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di assise e nei Tribunali per i minorenni Ultimo aggiornamento: 27/10/2021